Validità dell'Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ha validità decennale e deve essere aggiornato nel caso di interventi di ristrutturazione che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti termici.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, contollo manutenzione e ispezione degli impianti termici.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'Attestato di Prestazione Energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo ed efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto devono essere allegati, in originale o in copia, all'Attestato di Prestazione Energetica.

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica dell’immobile.

 

Nel caso in cui un immobile sia dotato di A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica) non è necessario richiedere l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

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