Quando Serve l'Attestato di Prestazione Energetica

  1. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari.

Negli annunci immobiliari di vendita o affitto di unità immobiliari, diffusi con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale. Pertanto, affinché l’annuncio contenga le informazioni in merito alla prestazione energetica, è necessario richiedere la redazione dell’A.P.E. prima della pubblicazione dell’annuncio.

  1. Compravendita immobiliare: trasferimenti a titolo oneroso (dal 1° Luglio 2009)

Prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dalla trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’A.P.E. andrà consegnato al nuovo proprietario. Inoltre l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dovrà essere allegato al contratto di vendita.

  1. Contratti di locazione (dal 1° Luglio 2010)

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni e documentazione, comprensiva dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). In caso di affitto di singole unità immobiliari l’A.P.E. può non essere allegato al contratto, ma va comunque obbligatoriamente redatto.

  1. Edifici di nuova costruzione

La Direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica.

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il Certificato di Agibilità, il costruttore consegni al Comune diversi documenti tra i quali l'A.P.E. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).

La procedura va compiuta anche in caso di “ristrutturazioni importanti” (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di “demolizione-ricostruzione”.

  1. Ristrutturazioni edilizie superiori al 25 % dell’intera superficie

Il concetto di “ristrutturazione importante” è una delle principali modifiche del DL 63/2013. Vengono considerati tali, interventi che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.

I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio, ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc.

Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di A.P.E.

 

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