Sono esclusi dall'Attestato di Prestazione Energetica i seguenti immobili:
- gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1 lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42, recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3- bis.
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di di climatizzazione;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412, il cui utilizzo
standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box,cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
- gli edifici adibiti a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose;