Quando l'Attestato di Prestazione Energetica non è obbligatorio

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un A.P.E. sono individuati dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 192/2005:

-          edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

-          edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

-          fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

-          edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

 

-          edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

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